Formazione dei lavoratori: le modifiche derivanti dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025


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Formazione dei lavoratori: le modifiche derivanti dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025

01/10/2025
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito dalla Conferenza il 17 aprile 2025, "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano". Il nuovo Accordo sostituisce, accorpa e supera i precedenti accordi 2011, 2012 e 2016 e apporta significative modifiche in materia di formazione dei lavoratori.

Tra le principali novità:

  • La formazione dei lavoratori deve essere svolta e completata prima o contestualmente all'assunzione (o cambio mansione/attrezzatura), in coerenza con l'art. 37, comma 4, del D.lgs. 81/2008
  • Nessuna deroga è ammessa: il lavoratore non può in alcun modo essere impiegato in attività operative se non ha ricevuto una formazione adeguata.

La violazione dell'obbligo di formazione

La mancata formazione preventiva potrebbe comportare il rischio immediato di sospensione dell'attività lavorativa, in caso di violazione dell'art. 37 è applicabile la sanzione prevista dall'art. 55, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n.81 del 2008. Tale sanzione prevede la pena alternativa dell'ammenda da € 1.708,61 ad € 7.403,96 che viene raddoppiata con più di 5 lavoratori non formati e triplicata oltre i 10 lavoratori non formati o la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi.

La formazione dei lavoratori

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore in termini di durata rimangono confermate rispetto al precedente Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. L'Accordo Stato-Regioni 2025 ribadisce che ogni piano formativo deve partire dall'analisi dei rischi contenuta nel DVR.

La formazione specifica dei lavoratori deve essere strettamente connessa ai pericoli e ai rischi presenti nelle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione già in atto e deve essere pertinente al contesto lavorativo settoriale, per gruppi omogenei.

La durata della formazione generale resta di 4 ore e la formazione specifica di:
4 ore per le aziende dei settori di rischio basso
8 ore per le aziende dei settori di rischio medio
12 ore per le aziende dei settori di rischio alto
Anche per i corsi di aggiornamento non sono previste variazioni: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore.

Entrata in vigore e periodo transitorio

L'Accordo è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2025, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l'adeguamento dei contenuti didattici ma non per l'erogazione della formazione ai lavoratori che deve essere sempre preventiva e/o contestuale al l'assunzione.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, contattare:

Soci area Cesenate: contattare il CESCOT (società che si occupa della formazione) al n° telefonico 0547/415155 oppure all'indirizzo di posta elettronica areasicurezza@cescot-cesena.com

Soci provincia di Ravenna: contattare l’Ufficio Sicurezza81 oppure l’ente di formazione CESCOT di Ravenna al n. 0544/292711 o 0544/1800855 – mail sicurezza81@confesercentiravennacesena.it

Per scaricare la versione .pdf di questa circolare, cliccare qui

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