È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito dalla Conferenza il 17 aprile 2025, "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano". Il nuovo Accordo sostituisce, accorpa e supera i precedenti accordi 2011, 2012 e 2016 e apporta significative modifiche in materia di formazione dei lavoratori.
Tra le principali novità:
La violazione dell'obbligo di formazione
La mancata formazione preventiva potrebbe comportare il rischio immediato di sospensione dell'attività lavorativa, in caso di violazione dell'art. 37 è applicabile la sanzione prevista dall'art. 55, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n.81 del 2008. Tale sanzione prevede la pena alternativa dell'ammenda da € 1.708,61 ad € 7.403,96 che viene raddoppiata con più di 5 lavoratori non formati e triplicata oltre i 10 lavoratori non formati o la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi.
La formazione dei lavoratori
La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore in termini di durata rimangono confermate rispetto al precedente Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. L'Accordo Stato-Regioni 2025 ribadisce che ogni piano formativo deve partire dall'analisi dei rischi contenuta nel DVR.
La formazione specifica dei lavoratori deve essere strettamente connessa ai pericoli e ai rischi presenti nelle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione già in atto e deve essere pertinente al contesto lavorativo settoriale, per gruppi omogenei.
La durata della formazione generale resta di 4 ore e la formazione specifica di:
4 ore per le aziende dei settori di rischio basso
8 ore per le aziende dei settori di rischio medio
12 ore per le aziende dei settori di rischio alto
Anche per i corsi di aggiornamento non sono previste variazioni: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore.
Entrata in vigore e periodo transitorio
L'Accordo è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2025, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l'adeguamento dei contenuti didattici ma non per l'erogazione della formazione ai lavoratori che deve essere sempre preventiva e/o contestuale al l'assunzione.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, contattare:
Soci area Cesenate: contattare il CESCOT (società che si occupa della formazione) al n° telefonico 0547/415155 oppure all'indirizzo di posta elettronica areasicurezza@cescot-cesena.com
Soci provincia di Ravenna: contattare l’Ufficio Sicurezza81 oppure l’ente di formazione CESCOT di Ravenna al n. 0544/292711 o 0544/1800855 – mail sicurezza81@confesercentiravennacesena.it
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30/05/2024
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12/05/2022